redazione querele Milano: come scrivere una querela: contenuto e modalità per la redazione della querela. Differenza rispetto alla denuncia.
In cosa si differenziano Denuncia e querela?
Occorre fin d’ora fare una premessa: nel nostro ordinamento penale ci sono due categorie di reati, reati perseguibili d’ufficio e reati perseguibili a querela. I primi, come l’omicidio o i maltrattamenti contro familiari e conviventi, prevedono l’obbligo per l’Autorità Giudiziaria di esercitare l’azione penale non appena venga a conoscenza della notizia di reato. Per i secondi invece, come le percosse o la violenza sessuale, la querela della vittima è una conditio sine qua non di procedibilità. Senza di essa non si può procedere.
Entrambe, quindi, altro non sono che comunicazioni che vengono fornite, da qualunque consociato, all’Autorità Giudiziaria.
Il tratto che distingue l’una dall’altra, risiede nell’autore e nella forma delle stesse: mentre la denuncia è una sorta di informazione che un soggetto, venuto a conoscenza di un fatto ipoteticamente integrante reato, lo comunica ad una AG col solo fine di renderla edotta (Carabinieri, Pubblico Ministero, o in generale un Ufficiale di Polizia Giudiziaria) la querela, o denuncia-querela, è una dichiarazione fatta dalla vittima stessa del comportamento ritenuto illecito, manifestando la volontà che il colpevole venga perseguito penalmente.
Per intenderci: la denuncia rappresenta quindi uno strumento di collaborazione tra il cittadino e lo Stato, affinché quest’ultimo venga a conoscenza di fatti di cui, in assenza di denuncia, probabilmente non verrebbe a conoscenza, cosicché da esercitare l’azione penale. Per esempio: “Con questo atto di denuncia dichiaro di aver sentito nell’appartamento di fianco al mio molte grida e rumori di percosse violente e aver avvistato “X” con vari lividi sul volto”. Successivamente a questa comunicazione verranno avviate le indagini.
Nella querela c’è un quid pluris, che è vincolato appunto alla necessaria redazione di questa da parte della persona offesa dal reato (o per il tramite del suo difensore) e alla sua volontà che il reo venga perseguito penalmente. Per esempio: “Con questo atto di denuncia-querela dichiaro di aver subito violenza sessuale da “Y” il giorno …, con le seguenti modalità … . Per questi motivi sporgo formale denuncia querela nei confronti di “Y”, nonché nei confronti di coloro i quali verranno ritenuti responsabili, per il reato di “violenza sessuale” ex art 609 bis c.p., ovvero per qualsivoglia altro reato venga ravvisato nelle condotte descritte.”. Ed anche in questa circostanza un Pubblico Ministero avvierà la fase di indagini.
Altra peculiarità è insita nelle conseguenze. Difatti, mentre per la querela vi è la possibilità di ritirarla o rimetterla (tranne in alcune circostanze, come per esempio i reati contro la libertà sessuale e allorquando il reato di “atti persecutori” sia stato posto in essere con minacce di particolare gravità (Cass. pen. Sezione V, con la sentenza numero 2299, del 20 gennaio 2016)), tale opportunità non è prevista in caso di denuncia. Questo perché, come abbiamo già verificato, ci sono reati per i quali si procede d’ufficio. Perciò, non appena l’AG viene a conoscenza (per il tramite appunto di una denuncia) di un fatto costituente reato, verrà immediatamente esercitata l’azione penale, a prescindere che il denunciante “si penta” in seguito e voglia “ritirarla”.
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