Impugnazione di licenziamento per motivi economici Milano

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Impugnazione di licenziamento per motivi economici Milano: si parla di licenziamento per motivazione economica – o anche di giustificato motivo oggettivo – quando l’azienda decide di interrompere unilateralmente il rapporto di lavoro per motivazioni che non dipendono dal dipendente. In quest’ultimo caso, infatti, si avrebbe un licenziamento per motivo disciplinare, che può essere per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

In questa guida, quindi, ci concentreremo sul licenziamento per giustificato motivo di tipo oggettivo, ossia quando sussiste una motivazione economica che giustifica la riorganizzazione aziendale.

La normativa sul licenziamento per motivazione economica è stato modificata da una delle riforme del lavoro più contestate degli ultimi anni, ovvero quella attuata dalla Fornero con la legge 92/2012, salvo poi essere modificata nuovamente con il Jobs Act.

È interessante quindi capire cosa è cambiato in questi anni, facendo chiarezza su quali sono i casi in cui il dipendente non può fare nulla per evitare il licenziamento da parte dell’azienda dal momento che neppure l’aver mantenuto un comportamento esemplare può salvarlo dalla risoluzione del contratto. Vediamo quindi quali sono le ragioni economiche con cui l’azienda è legittimata a licenziare i propri dipendenti – anche se assunti con contratto a tempo indeterminato – quali sono le conseguenze e come deve fare il dipendente per provare a contestare la decisione del proprio datore di lavoro e mantenere il proprio posto.

Il licenziamento per motivazione economica è l’atto con il quale il datore di lavoro interrompe unilateralmente (cioè senza accordo da parte del lavoratore) il rapporto di lavoro con il dipendente per motivi che non riguardano il comportamento di quest’ultimo, ma per ragioni che riguardano la riorganizzazione aziendale. Viene anche definito licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La disciplina è stata profondamente modificata dalla c.d. Riforma Fornero attuata con legge n. 92 del 2012 e, successivamente, dal c.d. Jobs Act. Il licenziamento è l’atto unilaterale del datore di lavoro che – senza che vi sia il consenso del dipendente – interrompe il rapporto di lavoro. Il licenziamento può costituire una sanzione contro i comportamenti del lavoratore che spezzano il rapporto di fiducia con l’imprenditore (ed in questo caso si parla di licenziamento disciplinare oppure può essere dovuto a ragioni di riorganizzazione aziendale).
In quest’ultimo caso si parla di licenziamento per motivazioni economiche o di licenziamento per giustificato motivo oggettivo che prescinde dal comportamento più o meno diligente del dipendente licenziato in quanto le ragioni della scelta del datore di lavoro sono puramente imprenditoriali e organizzative.
Si pensi al caso in cui l’azienda debba fronteggiare una profonda crisi e debba ridurre le proprie aree operative, dismettendo dei reparti o dei servizi che sono diventati troppo costosi.

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