cosa succede se mi rifiuto di fare l’alcol test
l’art. 186 7 ^ comma codice della strada prevede: “Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito
con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che
precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le
stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo
appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la
sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita
medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già
condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI.”
Sul punto, un orientamento della Giurisprudenza ha affermato che l'avvertimento della
facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., deve essere
rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui venga avviata la procedura di
accertamento strumentale dell'alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, sì che
tale obbligo opera anche nel caso in cui l'interessato rifiuti poi di sottoporsi
all'accertamento.
Altro orientamento, invece, ha affermato che l'obbligo di dare avviso al conducente della
facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'"alcoltest" non ricorre se
l'imputato abbia rifiutato di sottoporsi all'accertamento.
Stando al primo orientamento, l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore
deve, dunque, essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la
procedura di accertamento strumentale all'alcolemia con la richiesta di sottoporsi al
relativo test. In tale momento agli organi di polizia non è stata data ancora la possibilità di
attestare se l'interessato si sottoporrà alla prova o rifiuterà di farlo.
L'inosservanza del dovere dell'avvertimento genera una nullità di ordine generale il cui
regime di rilevabilità/deducibilità è quello contemplato dall'articolo 180 c.p.p..
La nullità determina l'inutilizzabilità dei risultati dell'alcoltest, se effettuato. E determina
altresì la nullità della procedura di cui all'articolo 186, comma 4, con la conseguenza che il
consecutivo rifiuto perde il rilievo penale che avrebbe, ai sensi del comma 7, se l'obbligo di
agire, cioè di sottoporsi all'accertamento, si fosse ritualmente formato.
Sul punto prosegue la sentenza Corte di Cassazione 13493 30.4.2020: “La
contravvenzione di cui al comma 7 si perfeziona – è vero – con il rifiuto dell'interessato e
dunque nel momento in cui l'agente ha espresso la sua indisponibilità a sottoporsi
all'accertamento, ma come affermato dalle Sezioni Unite – perchè il rifiuto possa integrare
detta contravvenzione deve trattarsi di accertamento legittimamente richiesto in presenza
di alcuna delle condizioni previste dall'articolo 186, commi 3, 4 e 5 (così S.U., n. 46625 del
29/10/2015, Zucconi, Rv. 265025).
Si è già visto che l'articolo 186 disciplina, ai citati commi 3 e 4, i presupposti e le modalità
dell'esercizio del potere conferito agli organi di polizia. In difetto di tali presupposti,
l'indagato può legittimamente rifiutarsi di sottoporsi all'accertamento e tale rifiuto non
costituirà quindi reato perché quella condotta non potrà considerarsi integrare la fattispecie
penalmente sanzionata (Sez. 4, n. 21192 del 14/03/2012, Bellencin, Rv.252736).
Laddove invece quei presupposti sussistano, non è previsto dalla norma, né è ipotizzabile,
un diritto di opporsi all'accertamento idoneo a scriminare il reato che quel rifiuto di per se'
integra ex articolo 186, comma 7.
La Corte non intende, in conclusione, discostarsi dall'orientamento secondo il quale
l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore va dato anche nel caso in cui
l'interessato si rifiuti di sottoporsi all'accertamento (sent. n. 34383/2017 cit.), dovendosi
ribadire che l'avvertimento deve essere rivolto al conducente del veicolo al momento in cui
viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell'alcolemia con la richiesta di
sottoporsi al relativo test.
3. La Corte di Torino ha dunque errato laddove ha ritenuto l'avviso necessario solo
qualora il conducente avesse accettato di sottoporsi agli accertamenti urgenti e
confermato il giudizio di colpevolezza del (OMISSIS) nonostante questi non fosse stato
previamente avvisato della facoltà di un'assistenza difensiva, presupposto per ritenere
integrata la condotta configurata dalla norma incriminatrice.
Pertanto, poiché l'eccezione riguardante la nullità dell'accertamento in parola era stata
tempestivamente dedotta dalla difesa nel corso del giudizio di primo grado, si deve
pervenire, in ossequio ai principi sopra richiamati, alla pronuncia di annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto.”
Ovviamente, quanto sopra, è puramente indicativo e senza alcuna pretesa di esaustività
posto che occorrerà verificare il caso specifico.