bancarotta semplice e fraudolenta Milano: Studio Legale Avv. Felice
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I reati fallimentari sono contenuti nel r.d. 16 marzo 1942 n. 267.
La norma paradigmatica in materia di bancarotta è l’art. 216 L. Fall., che incrimina le ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta documentale e bancarotta preferenziale. E’ poi prevista la punizione sia delle condotte prefallimentari che di quelle postfallimentari.
La bancarotta fraudolenta patrimoniale tutela la garanzia dei creditori costituita dal patrimonio dell’imprenditore individuale. L’oggetto materiale delle condotte è costituito dai beni dell’imprenditore dotati di valore economico, e dunque l’offesa si concretizza attraverso l’aggressione sul patrimonio del soggetto attivo, ivi ricompresi i diritti di proprietà, diritti reali, diritti sui beni immateriali, diritti di credito, diritti di godimento derivanti dai rapporti contrattuali, e così via. Parte della giurisprudenza sembra assimilare a questi anche i beni di provenienza delittuosa.
La condotta incriminata consiste quindi nell’impedimento all’utilizzazione dei beni dell’impresa fallita in vista del soddisfacimento dei diritti dei creditori.
La bancarotta documentale, invece, tutela l’interesse a conoscere l’entità del patrimonio del fallito attraverso la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili, per cui vengono ad essere sanzionate la sottrazione e la falsificazione delle scritture, nonché la loro tenuta in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
In ultimo, la bancarotta preferenziale è il reato previsto dal comma terzo dell’art. 216 l. fall., un tempo noto come “favoreggiamento dei creditori”, per cui viene preferito il pagamento di un credito verso un determinato soggetto (c.d. pagamento preferenziale) o si simulano dei titoli di prelazione a carico di un creditore.
Accanto alle ipotesi più gravi previste dall’art. 216 l. fall., il legislatore ha poi previsto la bancarotta semplice, fattispecie residuale, ex art. 217 l. fall.
Comma 1: sanziona l’eccessività delle spese, incongrue rispetto alla situazione economica dell’imprenditore; la dissipazione di notevole parte del patrimonio dell’impresa attraverso operazioni di pura sorte e manifestamente imprudenti; operazioni economiche di varia natura tali da ritardare l’apertura dell’inevitabile procedura concorsuale (per esempio, il c.d. ricorso al credito rovinoso); l’omissione della richiesta di fallimento che causi l’aggravamento del dissesto; la violazione degli obblighi assunti nel precedente concordato preventivo o fallimentare.
Comma 2: sanziona la violazione degli obblighi relativi alle scritture contabili obbligatorie e in particola l’omessa, irregolare o incompleta tenuta nei tre anni precedenti al fallimento o dall’inizio dell’impresa se il periodo di vita risulta inferiore, delle scritture richieste per legge.
Gli artt. 223 e 224 l. fall., poi, prevedono le ipotesi della bancarotta impropria, o societaria, fraudolenta (commessa nell’ambito di realtà societarie da amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società fallite) e semplice.
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