sequestro finalizzato alla confisca di valore

La Cassazione fornisce alcuni chiarimenti in materia di sequestro finalizzato alla confisca di valore: vediamo quali. Le somme di denaro oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca non possono essere sostituite con beni mobili od immobili di identico valore. Nei casi in cui il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente sia di valore eccessivo, il Tribunale del Riesame deve ridurlo per rispettare il principio di proporzionalità con il profitto del reato.

Nonostante la laconica disciplina codicistica dell’art. 321 comma 2 c.p.p., che prevede il sequestro preventivo delle “cose di cui è consentita la confisca”, si impone ormai un’assimilazione dei presupposti per tutte le misure cautelari, personali e reali.Le confische e i correlativi sequestri incidono su diritti fondamentali della persona, che non consentono semplificazioni (frequenti nella prassi) nella “prova” e nella “motivazione” dei provvedimenti giudiziari.Le scelte sistematiche iniziali del codice di procedura penale del 1988 hanno rivelato tutta la loro fragilità, a seguito dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia, a fronte di strumenti di contrasto patrimoniale duttili ed efficaci, per categorie sempre più ampie di reati. Da ultimo, la legge n. 161 del 2017 (di modifica al codice delle misure di prevenzione, ma anche a fondamentali norme codicistiche in tema di esecuzione delle cautele reali) ha tracciato un solco profondo rispetto a tali scelte, evidenziando, secondo un trend normativo inarrestabile, la centralità non solo della confisca e del sequestro per colpire la criminalità del profitto, ma anche dell’amministrazione giudiziaria dei beni oggetto del vincolo, secondo il modello delineato dal d. lgs. n. 159 del 2011, per salvaguardare gli interessi sociali, economici e occupazionali coinvolti.Da qui, le indagini e la prova delle componenti patrimoniali sanzionatorie dei reati non possono trascurarsi fin dalla fase iniziale del procedimento penale, al pari della tutela dei terzi “estranei” al reato, i quali spesso di quei diritti fondamentali sono i titolari.