Risarcimento danno per Infortunio sul lavoro, condotta colposa del lavoratore, come avviene il risarcimento del danno
Pur essendo sufficiente il richiamo alla nozione di causa non imputabile, nella quale pacificamente ricompreso il fatto colposo del danneggiato, la giurisprudenza, in questa materia, ha elaborato la nozione di rischio elettivo, dapprima utilizzata nell’ambito del diritto dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per contrassegnare la condotta del lavoratore costituente una scelta abnorme ed arbitraria che crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi, una situazione diversa ed estranea, che recide il nesso con l’attività lavorativa ed esclude conseguentemente la occasioni di lavoro e la copertura assicurativa ed indennitaria per poi estenderla in ambito antinfortunistico tout court.

Diversamente la condotta colposa del lavoratore è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell’entità del risarcimento atteso che la finalità di ogni normativa antinfortunistica è proprio quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela.

Nel caso di specie la resistente non ha mosso alcuna contestazione specifica alla ricostruzione dei fatti delineata nel ricorso..
Per la miglior lettura del caso specifico trattato dallo studio legale si allega estratto di sentenza.

Risarcimento danno La legge prevede che chiunque causa ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo. Il risarcimento dal danno si distingue dall’indennizzo che viene versato nei casi previsti dalla legge quando un comportamento autorizzato dall’ordinamento comporta dei danni per i terzi. Il danno risarcibile si distingue in danno patrimoniale e non patrimoniale. Nella categoria del danno non patrimoniale si colloca il danno alla salute o danno biologico.

Che cosa significa “Risarcimento danno”?

Colui che danneggia un altro soggetto, provocandogli un danno contrattuale o extracontrattuale, è tenuto a risarcirlo del pregiudizio arrecato: il risarcimento non è altro che la reintegrazione del patrimonio del danneggiato per riportarlo nella situazione in cui si sarebbe trovato se la lesione non si fosse verificata.
Il ripristino della situazione patrimoniale precedente deve essere totale ed effettiva. Ciò rileva in particolare quando il danno consista nel mancato pagamento di una somma di danaro, tipico debito di valuta: in questa ipotesi, ad esempio, oltre alla somma originaria sarà liquidato in favore del danneggiato un ulteriore importo che adegui tale somma ai mutamenti del potere di acquisto del denaro (si tratta degli interessi compensativi).