QUALE EFFICACIA HA LA SENTENZA PENALE NEL GIUDIZIO CIVILE IN CASO DI
REATO DI CUI ALL’ART 590 COMMI 1° E 3° c.p., IN RELAZIONE ALL’ART. 583 c.p.
Lo studio ha trattato questioni che concernevano la responsabilità penale del datore di lavoro per reato di lesioni. All’esito del giudizio penale lo stesso datore è stato convenuto in giudizio in sede civile da parte dell’Inail.
Ai sensi dell’art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna, pronunciata a seguito del dibattimento, ha efficacia di giudicato in relazione a tre aspetti:
– la sussistenza del fatto;
– l’illiceità penale del fatto;
– l’affermazione che l’imputato lo ha commesso.
Ebbene, l’oggetto dell’accertamento nel giudizio penale – o almeno quella parte che ha efficacia di giudicato nel giudizio civile ai sensi dell’art. 651 c.p.p. – basta a fondare automaticamente la responsabilità del datore di lavoro in sede civilistica?
Sul punto la Cassazione 21563/2018, precisa che ogni indagine che non sia stata svolta nel giudizio penale e che invece sia essenziale nel giudizio civile deve essere svolta in tale sede ed in particolare ciò vale per l’indagine sul concorso colposo della vittima, qualora non sia stata svolta in sede penale, deve per legge ritenersi far stato – a fronte del giudicato e ai sensi dell’art. 651 c.p.p. – il nesso causale materiale tra condotta del datore
di lavoro e infortunio.
Infatti, in sede civilistica i parametri dell’accertamento causale, dal punto di vista prettamente materiale e storico-fenomenico, sono assai meno stringenti rispetto a quelli richiesti in sede penale, tanto è vero che il giudizio civile, che pure si avvale della teoria condizionalistica, si accontenta che la causalità materiale soddisfi il criterio del “più probabile che non”.
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