PATTEGGIAMENTO REATI TRIBUTARI

In caso di reati tributari è possibile patteggiare senza pagamento del debito tributario? Vedasi pronuncia sul punto ed allegata sentenza trattata dallo studio legale dell’Avv. Walter Felice

2. Il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13 bis, comma 2, introdotto dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015, articolo 12, prevede che, per i delitti dello stesso decreto, l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., possa essere chiesta dalle parti “solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonche’ il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 13, commi 1 e 2”. 

A propria volta, il comma 1, richiamato espressamente dal suddetto comma 2, prevede che, sempre per i delitti dello stesso decreto, fuori dai casi di non punibilita’, le pene per i delitti di cui al presente decreto siano diminuite fino alla meta’ e non si applichino le pene accessorie indicate nell’articolo 12 se, “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie”. 

Sicche’, in altri termini, in forza del combinato disposto dell’articolo 13 bis cit., commi 1 e 2, condizione per l’applicazione della pena  apparentemente per tutti delitti tributari contemplati dal d.lgs. n. 74 del 2000 verrebbe ad essere rappresentata dall’intervenuto integrale pagamento del debito, delle sanzioni e degli interessi nonche’ dal ravvedimento operoso. 

Tale e’ infatti l’assunto del ricorrente che, includendo nella lettera apparentemente generalizzata della norma anche l’implicito riferimento al reato di cui all’articolo 10 ter cit., invoca l’illegittimita’ del rito speciale praticato nel giudizio de quo, stante l’indimostrata presenza dei presupposti richiesti dalla disposizione. 

Una siffatta lettura (come del resto gia’ segnalato nella relazione dell’Ufficio del Massimario all’indomani dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 158 del 2015) appare tuttavia contraddetta dalla coesistenza, all’interno dello stesso decreto, dell’articolo 13, comma 1 (non a caso espressamente richiamato dalla parte finale dell’articolo 13 bis, comma 2) che, all’evidente fine di restringere il proprio ambito di applicabilita’, prevede che i reati di cui agli articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater, comma 1, non siano punibili se “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonche’ del ravvedimento operoso”. 

Proprio tale coesistenza significa infatti (pena, diversamente ragionando, una insanabile contraddizione interna del sistema) che, rappresentando il pagamento del debito tributario, da effettuarsi entro la dichiarazione di apertura del dibattimento (ovvero entro lo stesso termine ultimo previsto per richiedere il rito speciale), in via radicale e pregiudiziale, causa di non punibilita’ dei reati ex articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater, lo stesso non puo’ logicamente, allo stesso tempo, per queste stesse ipotesi, fungere anche da presupposto di legittimita’ di applicazione della pena che, fisiologicamente, non potrebbe certo riguardare reati non punibili. Sicche’, in altri termini, o l’imputato provvede, entro l’apertura del dibattimento, al pagamento del debito, in tal modo ottenendo la declaratoria di assoluzione per non punibilita’ di uno dei reati di cui agli articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater, ovvero non provvede ad alcun pagamento, restando in tal modo logicamente del tutto impregiudicata la possibilita’ di richiedere ed ottenere l’applicazione della pena per i medesimi reati; e tale alternativa e’, a ben vedere, implicitamente condensata nella clausola di salvezza contenuta, come appena detto sopra, nella parte finale dell’articolo 13 bis, laddove in particolare lo stesso richiama il contenuto dell’articolo 13, comma 1 cit..(Corte di Cassazione, Sezione Penale, 38684 del 21.8.2018)

PATTEGGIAMENTO REATI TRIBUTARI un esempio di sentenza:

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