omesso versamento iva:

Il reato di omesso versamento IVA è previsto all’articolo 10-ter Decreto Legislativo 74/2000 e sanziona con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non paghi, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a duecentocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta.

Esso si configura come istantaneo e si consuma con lo scadere del termine per il «versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo», per il calcolo del quale è, quindi, opportuno fare riferimento al termine del 27 dicembre successivo alla dichiarazione annuale validamente presentata dalla quale risulta l’imposta dovuta e non versata oltre soglia.

In taluni casi, è inoltre ipotizzabile il concorso con i delitti dichiarativi, quali quelli integrati da Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex articolo 2 Decreto Legislativo 74/2000, Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex articolo 4 Decreto Legislativo 74/2000 e Dichiarazione infedele ex articolo 4 Decreto Legislativo 74/2000.

Omesso versamento Iva: la forza maggiore salva dal reato?

Reati tributari: quali sono? L’evasione fiscale non è sempre reato. Lo diventa solo nel momento in cui il contribuente supera determinate soglie di imposta non versata. Chi rimane nell’ambito di questo tetto commette un semplice illecito amministrativo; oltre questo, invece, scatta il penale. Le soglie sono diverse a seconda del tipo di comportamento in contestazione e della sua gravità. Ad esempio, l’omessa dichiarazione viene considerata più grave dell’irregolarità e della mancata indicazione di un reddito percepito. Per stabilire dunque quali sono i reati tributari bisogna conoscere le cosiddette “soglie di punibilità”, quelle cioè superate le quali si va incontro a una incriminazione.

Prima di stabilire quali sono i reati tributari dobbiamo fare una sintesi di quelle che sono le definizioni più comuni che si rivengono all’interno del diritto tributario.

Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Elementi attivi o passivi

Le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o dell’IVA e le componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta.

Fine di evadere le imposte o fine di consentire a terzi l’evasione

Comprendono anche il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta, per sè o per altri (compresi le società o gli enti di cui si è amministratore, liquidatore o rappresentante).

Imposta evasa

La differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l’intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell’esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili.