La confisca per equivalente nei reati tributari

Il legislatore, con la nuova disposizione contenuta nell’art. 12 bis D.lgs 74/2000, ha di fatto sostituito la precedente disposizione già contenuta nell’abrogato art. 1 comma 143 della legge 244/2007, il quale aveva esteso l’applicabilità dell’art. 322 ter c.p. (confisca per equivalente) ai reati di cui agli art. 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11 del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 che prevede che nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dal D.lgs. 74/2000 dovrà essere ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Con la sentenza n. 10516 del 30.1.20144, Gubert, le Sezioni Unite hanno chiarito circa la possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretto o per equivalente dei beni appartenenti ad una persona giuridica per le violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante, affermando i seguenti principi di diritto:

“E’ consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica”.

“Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio”.

“Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato”.

“La impossibilità del sequestro del profitto di reato può essere anche solo transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato”.

Si rimanda al caso pratico nell’ambito del processo trattato dallo Studio legale.