FAQS CONSULENZA LEGALE
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DOMANDE FREQUENTI FAQS SULLA CONSULENZA LEGALE
Le FAQS CONSULENZA LEGALE del sito sono state suddivise in Domande frequenti per il Pubblico e Domande frequenti specifiche per Avvocati
Le domande più frequenti, FAQS CONSULENZA LEGALE, sono letteralmente domande poste frequentemente in materia giuridica, Lo Studio Felice vi anticipa cioè una serie di risposte stilate appositamente in relazione alle domande poste dai NOSTRI CLIENTI. o che ritiene che siano poste, più frequentemente dagli utilizzatori di un certo servizio IN MATERIA GIURIDICA.
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QUALE EFFICACIA HA LA SENTENZA PENALE NEL GIUDIZIO CIVILE IN CASO DI REATO DI CUI ALL’ART 590 COMMI 1° E 3° c.p., IN RELAZIONE ALL’ART. 583 c.p.
Lo studio ha trattato questioni che concernevano la responsabilità penale del datore di lavoro per reato di lesioni. All’esito del giudizio penale lo stesso datore è stato convenuto in giudizio in sede civile da parte dell’Inail.
Ai sensi dell’art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna, pronunciata a seguito del dibattimento, ha efficacia di giudicato in relazione a tre aspetti:
– la sussistenza del fatto;
– l’illiceità penale del fatto;
– l’affermazione che l’imputato lo ha commesso.
Ebbene, l’oggetto dell’accertamento nel giudizio penale – o almeno quella parte che ha efficacia di giudicato nel giudizio civile ai sensi dell’art. 651 c.p.p. – basta a fondare automaticamente la responsabilità del datore di lavoro in sede civilistica?
Sul punto la Cassazione 21563/2018, precisa che ogni indagine che non sia stata svolta nel giudizio penale e che invece sia essenziale nel giudizio civile deve essere svolta in tale sede ed in particolare ciò vale per l’indagine sul concorso colposo della vittima, qualora non sia stata svolta in sede penale, deve per legge ritenersi far stato – a fronte del giudicato e ai sensi dell’art. 651 c.p.p. – il nesso causale materiale tra condotta del datore
di lavoro e infortunio. Infatti, in sede civilistica i parametri dell’accertamento causale, dal punto di vista prettamente materiale e storico-fenomenico, sono assai meno stringenti rispetto a quelli richiesti in sede penale, tanto è vero che il giudizio civile, che pure si avvale della teoria condizionalistica, si accontenta che la causalità materiale soddisfi il criterio del “più probabile che non”.
In caso di reati tributari è possibile patteggiare senza pagamento del debito tributario? Vedasi pronuncia sul punto ed allegata sentenza trattata dallo studio legale dell’Avv. Walter Felice
“2. Il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13 bis, comma 2, introdotto dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015, articolo 12, prevede che, per i delitti dello stesso decreto, l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., possa essere chiesta dalle parti “solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonche’ il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 13, commi 1 e 2”.
A propria volta, il comma 1, richiamato espressamente dal suddetto comma 2, prevede che, sempre per i delitti dello stesso decreto, fuori dai casi di non punibilita’, le pene per i delitti di cui al presente decreto siano diminuite fino alla meta’ e non si applichino le pene accessorie indicate nell’articolo 12 se, “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie”.
Sicche’, in altri termini, in forza del combinato disposto dell’articolo 13 bis cit., commi 1 e 2, condizione per l’applicazione della pena apparentemente per tutti delitti tributari contemplati dal d.lgs. n. 74 del 2000 verrebbe ad essere rappresentata dall’intervenuto integrale pagamento del debito, delle sanzioni e degli interessi nonche’ dal ravvedimento operoso.
Tale e’ infatti l’assunto del ricorrente che, includendo nella lettera apparentemente generalizzata della norma anche l’implicito riferimento al reato di cui all’articolo 10 ter cit., invoca l’illegittimita’ del rito speciale praticato nel giudizio de quo, stante l’indimostrata presenza dei presupposti richiesti dalla disposizione.
Una siffatta lettura (come del resto gia’ segnalato nella relazione dell’Ufficio del Massimario all’indomani dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 158 del 2015) appare tuttavia contraddetta dalla coesistenza, all’interno dello stesso decreto, dell’articolo 13, comma 1 (non a caso espressamente richiamato dalla parte finale dell’articolo 13 bis, comma 2) che, all’evidente fine di restringere il proprio ambito di applicabilita’, prevede che i reati di cui agli articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater, comma 1, non siano punibili se “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonche’ del ravvedimento operoso”.
Proprio tale coesistenza significa infatti (pena, diversamente ragionando, una insanabile contraddizione interna del sistema) che, rappresentando il pagamento del debito tributario, da effettuarsi entro la dichiarazione di apertura del dibattimento (ovvero entro lo stesso termine ultimo previsto per richiedere il rito speciale), in via radicale e pregiudiziale, causa di non punibilita’ dei reati ex articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater, lo stesso non puo’ logicamente, allo stesso tempo, per queste stesse ipotesi, fungere anche da presupposto di legittimita’ di applicazione della pena che, fisiologicamente, non potrebbe certo riguardare reati non punibili. Sicche’, in altri termini, o l’imputato provvede, entro l’apertura del dibattimento, al pagamento del debito, in tal modo ottenendo la declaratoria di assoluzione per non punibilita’ di uno dei reati di cui agli articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater, ovvero non provvede ad alcun pagamento, restando in tal modo logicamente del tutto impregiudicata la possibilita’ di richiedere ed ottenere l’applicazione della pena per i medesimi reati; e tale alternativa e’, a ben vedere, implicitamente condensata nella clausola di salvezza contenuta, come appena detto sopra, nella parte finale dell’articolo 13 bis, laddove in particolare lo stesso richiama il contenuto dell’articolo 13, comma 1 cit.. “ (Corte di Cassazione, Sezione Penale, 38684 del 21.8.2018)
La sentenza della Cassazione Sezioni Unite, 25 febbraio 2016, Tushaj, ha stabilito che la causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis del Cp, in quanto configurabile – sussistenti i presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – a ogni fattispecie criminosa, è applicabile anche al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati. Ciò anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo.
La Corte di cassazione, sentenza n. 10867 del 30 marzo 2020, ha enunciato il principio che nel caso in cui il giudice non abbia stabilito un termine per il pagamento della somma di denaro al cui adempimento ha subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, esso coincide con quello dell’irrevocabilità della sentenza di condanna.
ART. 83
(Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)
1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli
uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.
In caso di imputazione di bancarotta l’imputato può fare valere dei comportamenti per cui l’imputazione viene meno.
La sentenza. I Supremi giudici con la sentenza n. 9395/20 hanno precisato che il contribuente aveva prodotto documenti su supporti informatici. Sul punto la Corte ha chiarito che i documenti possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini sempre che registrazioni corrispondano a documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.
causa per guida in stato di ebbrezza: Se il superamento della soglia alcolemica assume rilevanza penale il reato contravvenzionale previsto dall’articolo 186 del Codice della Strada prevede un’ammenda e la reclusione fino a 6 mesi per tasso alcolemico compreso fra 0,8 e 1,5 grammi per litro di sangue
La sospensione della patente per ebbrezza (tasso alcolico superiore al limiti di legge) configura un’ipotesi di reato, la sua conseguenza è un procedimento penale. La legge prevede quindi la presenza obbligatoria di un avvocato affinchè venga garantita la tutela legale necessaria.
La prima cosa da fare è rivolgersi al proprio avvocato. L’avvocato può essere quello d’ufficio ma anche uno di fiducia. L’avvocato di fiducia può essere scelto successivamente, anche nei giorni successivi al rilevamento del tasso alcolico superiore alla soglia di legge.
Il compito dell’avvocato è quello di ridurre la gravità delle conseguenze (come la durata del ritiro della patente) che dipendono comunque sempre dal valore del tasso alcolemico rilevato. Per tassi alcolemici particolarmente bassi è prevista solamente una sanzione amministrativa.
Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte dei dipendenti.
Nel caso in esame il datore di lavoro è stato ritenuto responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore sebbene avvenuto per imperizia, negligenza ed imprudenza dei colleghi dello stesso.
Di conseguenza, ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro per infortunio occorso al lavoratore sul luogo di lavoro, grava sul primo l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, si è pronunciata in ordine al predetto quesito con la sentenza 12564 del 13/02/2018, risolvendo una controversia interpretativa ormai dibattuta negli anni.
La vicenda verte sulla richiesta di risarcimento danni avanzata dalla moglie e dai prossimi congiunti del sig. D.S.V., in seguito all’avvenuto decesso di quest’ultimo, il quale era stato investito durante un incidente stradale per un’imprudente condotta di guida del sig. F.S.
In esito al giudizio di primo e di secondo grado, promosso nei confronti di F.S. e della Compagnia Assicurativa, le richieste risarcitorie avanzate dai familiari erano state parzialmente accolte, in quanto l’avvenuto decesso del sig. D.S.V permetteva alla moglie di godere della pensione di reversibilità, il cui ammontare era più alto del reddito percepito dal defunto marito e, tale introito escludeva l’esistenza di un danno patrimoniale dei prossimi congiunti.
I familiari proposero quindi ricorso in Cassazione e la questione venne rimessa alle Sezione Unite, in quanto gli orientamenti sul tema erano tra loro in contrasto.
Un primo orientamento era favorevole al cumulo della pensione di reversibilità con il risarcimento dei danni, in considerazione del differente titolo che giustificava la liquidazione, la prima avente natura di erogazione previdenziale, il secondo quale conseguenza di un fatto illecito.
Il secondo orientamento, contrario alla predetta interpretazione, riteneva non dovesse applicarsi alcun cumulo, in quanto l’erogazione della pensione di riversibilità e la liquidazione del risarcimento danni erano riconducibili al fatto illecito.
In mancanza di quest’ultimo, i familiari non avrebbero percepito né la pensione né il risarcimento dei danni.
Inoltre, il risarcimento dei danni non doveva né impoverire né arricchire il danneggiato e, soprattutto, non doveva consentire a quest’ultimo di godere di una situazione patrimoniale migliore rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se il fatto illecito non si fosse verificato.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto corretta l’applicazione del principio del cumulo, poichè i soggetti obbligati, Ente Previdenziale e la Compagnia Assicurativa, sono soggetti distinti, come sono distinti i titoli che giustificano la pretesa, la legge che prevede la pensione di reversibilità e il contratto assicurativo che prevede l’obbligo di risarcimento dei danni.
Secondo la Corte, la pensione di reversibilità non è una forma di indennizzo derivante da un fatto illecito di un terzo, ma un diritto acquisito dal lavoratore che, con un costante sacrificio ha contribuito ad alimentare la propria posizione previdenziale, con lo scopo di garantire ai propri congiunti un periodico sostentamento, qualora si verifichi l’evento morte, indipendentemente dalla ragione per cui si è verificato.
Se ti stai domandando «Come sapere se sono indagato» ti rispondo subito dicendoti che ci sono essenzialmente due modi per sapere se si è sottoposti ad indagini preliminari: ricevendo un atto direttamente dalla procura della Repubblica territorialmente competente; facendo espressa richiesta presso la procura
Ai sensi dell’art. 156 c.c. infatti il giudice, pronunziando la separazione, può stabilire a vantaggio del coniuge debole, che non abbia adeguati redditi propri, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario per il suo mantenimento. L’assegno di mantenimento viene determinato in relazione ai redditi del coniuge obbligato e ad altre circostanze, come ad esempio l’assegnazione della casa coniugale, il titolo di proprietà su questa o altri beni del coniuge beneficiario.
Articolo 18 e Jobs act: licenziati in qualsiasi momento, reintegrati praticamente mai. Il Jobs act ha introdotto nel nostro ordinamento il contratto di lavoro a tempo “indeterminabile”. In pratica, dal 7 marzo 2015si può essere licenziati in qualsiasi momento e senza particolari motivazioni. “Conquista” vanto di Renzi: Noi abbiamo infranto il tabù dell’art. 18.
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LINK ISTITUZIONALI E DI INTERESSE GIURIDICO
Di seguito vi proponiamo una serie di indirizzi utili per l’approfondimento di tematiche in materia giuridica oltre alle FAQS CONSULENZA LEGALE:
Ministero della Giustizia
Comunicati, informazioni, concorsi ed un’ampia documentazione giuridica sul consiglio superiore della magistratura e sul ministero stesso.
www.giustizia.it
Parlamento Italiano
Portale ufficiale dei due rami del parlamento: Camera dei Deputati e Senato della Repubblica.
www.parlamento.it
Ministero dell’Interno
Presenta l’organizzazione, la sede al Viminale, attività e dipartimenti, notizie, link utili.
www.interno.it
GIORNALI
PERCHE’ SCEGLIERCI
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Studio legale Avv. Walter Felice
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