La Corte di cassazione, sentenza n. 10867 del 30 marzo 2020, ha enunciato il principio che nel caso in cui il giudice non abbia stabilito un termine per il pagamento della somma di denaro al cui adempimento ha subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, esso coincide con quello dell’irrevocabilità della sentenza di condanna.