Ai sensi dell’art. 156 c.c. infatti il giudice, pronunziando la separazione, può stabilire a vantaggio del coniuge debole, che non abbia adeguati redditi propri, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario per il suo mantenimento. L’assegno di mantenimento viene determinato in relazione ai redditi del coniuge obbligato e ad altre circostanze, come ad esempio l’assegnazione della casa coniugale, il titolo di proprietà su questa o altri beni del coniuge beneficiario.