DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il detto decreto ha vietato a tutti di transitare sia all’interno che al di fuori del territorio del proprio Comune se non per comprovate esigenze lavorative, di salute o di vita quotidiana.
Vale a dire dimostrabili documentalmente.
L’autorità giudiziaria quindi procederà a verificare quelle esigenze.
E’ di fondamentale importanza avere sempre con se il modulo messo a disposizione dal Ministero, debitamente compilato in ogni sua parte.
Al riguardo, gli agenti fermano i passanti o gli automobilisti, chiedendo le ragioni del transito e la direzione.
Se quel transito non rientra tra quelle esigenze e quindi non è essenziale, la autorità giudiziaria procederà all’identificazione del contravventore e alla sua elezione di domicilio con nomina del difensore. Nel caso in cui non abbiate un difensore di fiducia provvederanno alla nomina di un difensore di ufficio.
L’ annotazione di P.G. verrà trasmessa alla Procura della Repubblica presso il tribunale e si procederà con l’avvio di un procedimento penale per la violazione dell’art. 650 c.p.
Tale articolo prevede l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.
A fronte ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che vieta la circolazione, il circolare corrisponde ad inosservanza del provvedimento dell’autorità.
Questo è un reato contravvenzionale da non confondere con la violazione di una norma del codice della strada.
E’ un reato a tutti gli effetti e in caso di violazione la Polizia Giudiziaria deve procedere all’iscrizione del nominativo del contravventore nel registro delle notizie di reato.
Verrà irrogata una ammenda, che è a tutti gli effetti una pena al pari della reclusione e dell’arresto.
Il pagamento dell’ammenda per violazione dell’art 650 cp corrisponde all’esecuzione della pena e quindi comporta l’iscrizione sul casellario giudiziale.
Con il pagamento di quella ammenda si diventa tecnicamente pregiudicati, il soggetto non sarà più un incensurato e quella condanna risulterà sul certificato del casellario giudiziale.
Non ci sarà scritto sul certificato del casellario che si tratta di una violazione del decreto per l’emergenza del COVIT19 bensì verrà riportato una condanna definitiva per aver violato l’art. 650 del codice penale.
Una volta che vi sarà notificato il decreto penale di condanna, viene assegnato un termine di gg. 15 per presentare apposita opposizione con richiesta di oblazione.
A seguito della opposizione, il contravventore può essere ammesso a pagare prima dell’apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna una somma corrispondente alla metà del massimo stabilita dalla legge, oltre le spese.
Quella ammenda verrà ricalcolata e trasformata in oblazione e solo in questo momento si potrà pagare l’importo stabilito.
Mentre il pagamento dell’ammenda (decreto penale di condanna) comporta l’iscrizione nel casellario giudiziale di quella condanna per violazione dell’art. 650 cp, con il pagamento dell’oblazione (a seguito di opposizione al decreto) quel reato verrà dichiarato estinto e non ci sarà alcuna annotazione sul casellario giudiziale.
Ovviamente questa è una mera nota di massima senza alcuna pretesa di fornire pareri poiché occorre analizzare la questione specifica e la sussistenza di tutti presupposti di legge per ogni iniziativa