Diritto Penale Fallimentare Milano, Lo studio Felice vanta una esperienza di trattazione di svariati casi in tema di fattispecie di reato per bancarotta fraudolenta patrimoniale o documentale (art. 216 R. D. 16 marzo 1942 n. 267), bancarotta semplice (art. 217 R. D. 16 marzo 1942 n. 267) e per bancarotta cosiddetta impropria (art. 223 R. D. 16 marzo 1942 n. 267) riferita a quei fatti di reato posti in essere dagli amministratori, dall’institore dell’imprenditore fallito, direttori generali, sindaci e liquidatori di società. Al fine di affrontare un processo per bancarotta occorre ripercorrere tutte le vicende del fallimento dell’azienda ricostruendo dettagliatamente i passaggi societari.
L’indagine sui reati fallimentari in genere trae origine dalla relazione ex art. 33 (R.D. 16 marzo 1942 n. 267) che il curatore fallimentare trasmette al Giudice delegato della procedura concorsuale ed alla Procura della Repubblica territorialmente competente.
La valutazione da compiere è contrastare la ricostruzione del curatore fallimentare circa le cause del dissesto finanziario che hanno determinato lo stato di insolvenza dell’impresa.
Così da tentare di escludere la penale responsabilità o quanto meno la natura fraudolenta della condotta al fine di ottenere la riqualificazione del delitto di bancarotta fraudolenta (o di altro reato fallimentare) in fattispecie più lievi.