Avvocato per guida in stato di ebrezza Milano, L’avvocato Felice si occupa di difendere penalmente chi ha commesso tale reato.
La guida in stato di ebbrezza è un reato previsto dal Codice della Strada (artt. 186), che punisce la condotta di chi guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
Nel corso degli anni la disposizione in oggetto ha subito profondi mutamenti, e le pene in essa previste si sono fortemente inasprite, ritenendo che così facendo si sarebbe attuata una importante campagna di prevenzione rispetto agli incidenti stradali.
Attualmente la disciplina si presenta piuttosto complessa, con importanti distinzioni in termini di sanzione, collegata al “grado di ebbrezza alcolica” rilevato mediante il c.d. etilometro o gli esami del sangue.
Ai sensi del co. 9 bis dell’art. 186 del C.d.s., in caso di condanna per guida in stato di ebbrezza, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’eduzazione stradale presso lo stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Con il decreto penale o con la sentenza, il giudice incarica l’ufficio di esecuzione penale di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. Il Tribunale di Milano infatti, con bando del 9 febbraio 2011, ha invitato tutti gli enti pubblici e le associazioni private del territorio a manifestare la propria disponibilità a stipulare una convenzione con il Tribunale di Milano per far svolgere presso le proprie strutture lavori di pubblica utilit`. Sul punto si segnala Cassazione penale, Sez. IV, 8 febbraio 2012 (u.p. 2 febbraio 2012) n. 4927 – Pres. Marzano, Rel. Marinelli, P.G. Salzano, in Diritto Penale e Processo, Ipsoa, Milano, 4, 2012, pag. 422 e s. “La sostituzione della pena prevista dall’art. 186, comma 9-bis, c.d.s., può essere disposta dal Giudice anche d’ufficio, sempre che il condannato non si opponga, ma senza che costui abbia l’onere di individuare specificatamente le modalità di espiazione della pena attraverso la presentazione di un progetto di svolgimento del lavoro sostitutivo”. La Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Saluzzo, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di giorni 15 di arresto e 900 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 186 co. 2 lett. b), asserendo che la sostituzione della pena con quella dei lavori di pubblica utilità, di cui all’art. 186 co. 9-bis non è attuabile nel caso in cui l’imputato non presenti la documentazione contente l’individuazione dell’ente prescelto presso cui effettuare i lavori, né sia stata prodotta al Giudice la dichiarazione di disponibilità all’accoglienza presso lo stesso Ente o associazione di volontariato, contenente il piano di lavoro e le giornate lavorative necessarie a coprire l’entità della pena sostituita in forza del ragguaglio previsto dallo stesso co. 9-bis. La difesa ricorreva per Cassazione denunciando vizio di violazione di legge e asserendo che la propria richiesta di sostituzione della pena è stata illegittimamente rigettata poichè la norma non richiede affatto quegli adempimenti da parte dell’imputato, non potendosi, tra l’altro, pretendere la predisposizione di un calendario delle giornate lavorative necessarie a coprire la pena, della quale, a quel momento, neppure si conosce l’entità; ad opinione del ricorrente, le questioni attineti lo svolgimento del lavoro sostitutivo possono infatti essere risolte nella fase preposta all’esecuzione. La Cassazione ha accolto il ricorso asserendo che l’art. 186 co. 9-bis c.d.s. non prevede l’istanza dell’imputato essendo sufficiente la mancata opposizione di costui; ne consegue che, diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata, “in tal caso la legge non pone affatto obblighi di sorta in capo all’imputato”. In altri termini “se non è necessaria un’esplicita richiesta dell’imputato, ma è sufficiente solo la sua non opposizione, resa ancor più evidente dalla sollecitata istanza in tal senso, non è dato scorgere il perchè o il percome l’imputato medesimo debba essere gravato dell’obbligo di indicare l’ente presso cui intenda svolgere l’attività, il consenso di tale ente, il piano di lavoro concordato unitamente al calendario delle giornate lavorative necessarie a coprire l’entità della pena sostituita, ecc”, un un momento (…), peraltro in cui, (…) neppure si sa quale pena il giudice si determinerà ad irrogare”.
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