Avvocato per gratuito patrocinio a Milano: tenendo conto della delicatezza del settore legale, che tutti hanno diritto alla difesa, anche chi non può permettersi di pagare la parcella dell’avvocato. E infatti la legge, in questi casi eccezionali, prevede il gratuito patrocinio, che è l’unica possibilità di fatto riconosciuta per avere un Avvocato gratis e gratuito patrocinio a Milano.

Lo Stato fornisce ad alcune categorie svantaggiate il servizio Avvocato per gratuito patrocinio a Milano. In che cosa consiste esattamente? In parole semplici quando chi subisce un torto o deve far valere un diritto non può permettersi di pagare l’avvocato, lo Stato si fa carico delle spese legali che avrebbe dovuto sostenere il cittadino. Quest’ultimo potrà quindi contattare uno dei legali iscritti all’elenco del gratuito patrocinio e avere diritto all’avvocato gratis. Anche in questo caso quindi l’avvocato non lavora gratis ma viene retribuito dallo Stato (e infatti è più corretto parlare di Patrocinio a Spese dello Stato). Quali sono i limiti di reddito per vedersi riconosciuto il diritto al gratuito patrocinio?

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, basso (fissato secondo gli ultimi aggiornamenti ad un importo non superiore a euro 11.528,41). Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. In ambito penale il limite di reddito è incrementato di euro 1.032,91 per ogni familiare convivente.
Per maggiori informazioni su Avvocato gratis e gratuito patrocinio a Milano: si consiglia di rivolgersi allo sportello del gratuito patrocinio presso il Tribunale di competenza territorialmente. Lo Sportello Informativo per il Patrocinio a Spese dello Stato dell’Ordine degli Avvocati di Milano è situato presso il Palazzo di Giustizia di Milano, piano 1° .

Orario di apertura al pubblico: lunedì- mercoledì- venerdì, ore 9.0013.00.

CHI PUO’ RICHIEDERE L’AMMISSIONE?

  1. CITTADINI ITALIANI E QUELLI APPARTENENTI UE
  2. STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI
  3. CITTADINI EXTRA COMUNITARI PER IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE O ASILO
  4. GLI APOLIDI
  5. ENTI O ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO