avvocato patrocinio spese stato Milano: LA DIFESA IN GIUDIZIO E’ UN DIRITTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO
POTETE NOMINARE UN LEGALE DI VOSTRA FIDUCIA ANCHE SE NON AVETE UN REDDITO ADEGUATO
Grazie al Patrocinio Legale a spese dello Stato chiunque può scegliere un avvocato
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E’ possibile accedere ai servizi legali dello studio a spese dello Stato, purché si tratti di attività giudiziale, ossia l’assistenza non si sostanzi in sole consulenze o pareri legali.

Di seguito alcune informazioni più dettagliate.

Per poter accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato la condizione necessaria e preliminare è la capacità reddituale dell’istante: il tetto massimo indicato dalla legge è attualmente di € 11.528,41 (così adeguato il precedente limite di € 10.628,16).

Nel computo del reddito, al fine di verificare l’appartenenza allo scaglione indicato, confluiscono tutte le forme e le fonti di sostentamento dell’istante, nonché i redditi dei familiari conviventi con colui che intenda essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato salvo che non si tratti di vertenza nei confronti di uno di essi (come ad esempio in caso di separazione e divorzio).

La situazione economico-reddituale del beneficiario, al vaglio di parametri oggettivi e fiscali, deve persistere anche in costanza di giudizio, salvo il diritto di rivalsa dell’Erario per le spese sostenute, e di conseguente facoltà di ripetizione nei confronti dell’ammesso al patrocinio gratuito qualora le condizioni economiche dell’ammesso al beneficio dovessero subire in intinere degli incrementi.

Il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio consente al cittadino di agire e resistere in giudizio in ogni grado e fase del processo, ivi incluso il giudizio di legittimità dinanzi la Corte di Cassazione, salvo che per la materia civile, amministrativa, tributaria, contabile e volontaria giurisdizione nel qual caso la soccombenza impone il rinnovo della domanda.

L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente. Accertata la sussistenza dei requisiti del reddito e della non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere in giudizio, entro un termine medio di 30/60 giorni dalla ricezione della domanda, il Consiglio competente decide sull’istanza, dandone contestuale comunicazione al destinatario e all’Agenzia delle Entrate, per gli accertamenti e i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dall’ammesso al beneficio.

Nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria è assicurato il patrocinio gratuito ed il legale è retribuito dallo Stato.
L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse; si applica anche alla fase dell’esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.