Avvocato gratuito patrocinio Milano presso lo Studio legale Felice. Il patrocinio a spese dello Stato (anche detto “gratuito patrocinio“) è un istituto giuridico previsto dall’ordinamento giuridico italiano per garantire l’esercizio del diritto alla difesa. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione. La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario. Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82. Ogni persona accusata, offesa dal reato, danneggiata da un reato e che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria ha diritto di farsi assistere da un difensore da lui nominato o, in mancanza, nominato di ufficio all’interno di un apposito elenco tenuto dall’Ordine degli Avvocati.
Il difensore deve essere comunque pagato per le sue prestazioni.
La legge prevede che la persona sottoposta alle indagini, processata e la parte lesa di un processo penale che abbia un reddito familiare inferiore ad € 11.493,82 aumentati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (compreso l’istante) possa chiedere di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, ossia che il difensore di fiducia o il difensore di ufficio nominato venga pagato dallo Stato. Se cerchi un Avvocato abilitato al gratuito patrocinio Milano, Studio Felice fa al caso tuo. AVVOCATI ABILITATI AL GRATUITO PATROCINIO: LA DIFESA IN GIUDIZIO E’ UN DIRITTO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO
POTETE NOMINARE UN LEGALE DI VOSTRA FIDUCIA ANCHE SE NON AVETE UN REDDITO ADEGUATO
Grazie al Patrocinio Legale a spese dello Stato chiunque può scegliere un avvocato
VERIFICA SE HAI I REQUISITI PER ACCEDERE al servizio Avvocato gratuito patrocinio Milano.

L’ordinamento giuridico, in ossequio ai principi costituzionali di uguaglianza, formale e sostanziale di cui all’art. 3 e in attuazione del diritto di difesa di cui all’art. 24, garantisce a tutti coloro che non hanno i mezzi economici sufficienti per nominare un avvocato ed affrontare i costi di un processo, la possibilità di essere rappresentati in giudizio, sia per agire che per difendere i propri diritti ed interessi legittimi, usufruendo dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato (o gratuito patrocinio).

La disciplina del gratuito patrocinio è contenuta negli artt. 74-145 del D.p.r. 30.5.2002, n. 115, “Testo unico in materia di spese di giustizia” (modificato da ultimo dalla l. 27.12.2013, n. 147), che provvede a fissare i requisiti e le modalità per essere ammessi al beneficio.

Al fine di essere rappresentato in giudizio, sia per agire che per difendersi,  la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

L’istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell’ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.).

Avvocato gratuito patrocinio Milano

Appuntamenti: business.site