Atti persecutori – Evento del reato – Perdurante e grave stato di ansia o di paura – Mero
fastidio o irritazione – Sussistenza – Esclusione
Se, ai fini della integrazione del reato di atti persecutori non si richiede l'accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’ equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all’ articolo 612 bis c.p. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (articolo 582 c.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica (Sez. 5, n. 18646 del 17/02/2017, C, Rv. 270020), va nondimeno chiarito che gli eventi alternativi tipizzati dalla norma incriminatrice – e in particolare il grave stato di ansia o di paura non possono essere obliterati mediante una elusione o una svalutazione probatoria (nell’accertamento) o
mediante una interpretazione eccessivamente ampia e rarefatta, che riduca l’evento ad un mero fastidio, ad una irritazione, ad una insofferenza per le condotte dell'agente. (Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza 21 gennaio 2021, n. 2555).
Si allega ordinanza per fattispecie.
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ecco un esempio di estratto di sentenza
Atti persecutori – Evento del reato – Perdurante e grave stato di ansia o di paura – Mero
fastidio o irritazione – Sussistenza – Esclusione