Amministratore di fatto e di diritto nei reati tributari

Le fattispecie di reato previsti dal D.lgs 74/2000 sono annoverabili alla categoria dei reati propri vale a dire condotte che possono essere realizzate solo da determinate categorie di soggetti individuati dal legislatore.

Se pur il dato formale della titolarità dei poteri è un elemento rilevante, occorre compiere una ulteriore valutazione per l’ipotesi del c.d. amministratore di fatto rispetto all’amministratore di diritto.

Infatti, se è pur vero che sentenze, sul punto, affermano che il “prestanome” possa rispondere a titolo di dolo eventuale, sul presupposto dell’accettazione del rischio sociale connesso all’accettazione della carica, tale impostazione parrebbe censurabile posto che, comunque, sarebbe di arduo accertamento in punto elemento soggettivo.

Su una fattispecie riguardante l’art. 10 quater della legge citata, si è espressa la Corte di Appello di Milano n. 4978/2020 come segue:

“Piuttosto le censure sono fondate avuto riguardo al profilo soggettivo.

Va premesso che la giurisprudenza occupandosi di reati, anche omissivi, commessi in nome e per conto della società, ha individuato nell’amministratore di fatto il soggetto attivo del reato e nel prestanome il concorrente per non avere impedito l’evento che in base alla disposizione di cui all’art. 2639 cod. civ. aveva il dovere di impedire.

Poiché il reato de quo richiede quale elemento soggettivo il dolo generico, ne discende che la responsabilità penale dell’amministratore di diritto può essere affermata, posto che risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento ex artt. 40, cpv. c.p., e art. 2932 cod. civ., ma a condizione che ricorra l’elemento soggettivo richiesto della norma penale incriminatrice. E’ stato affermato che” In tema di reati tributari, l’amministratore di fatto risponde, quale autore principale, del delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater dlgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l’azione dovuta, mentre l’amministratore di diritto, come mero prestanome, è responsabile del medesimo reato a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento, ai sensi degli artt. 40, comma secondo, cod pen. e 2932 cod civ., a condizione che ricorra l’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza con la quale è stata affermata la sussistenza del dolo eventuale dell’amministratore di diritto, desumendola, oltre che dall’accettazione della carica, da una pluralità di elementi fattuali convergenti, che ne comprovavano la consapevolezza delle criticità gestionali della società e lo svolgimento di un ruolo attivo in ambito societario, con conseguente accettazione del rischio relativo alla

commissione di reati da parte dell’amministratore di fatto). ( Cass III Sentenza n. 1722deI25/09/2019Ud. (dep. 17/01/2020 ) Rv. 277507 )

Ciò comporta che per potere ritenere accertato il dolo del reato, anche nella sua forma eventuale, non è sufficiente richiamare la carica formale rivestita dal rappresentante legale, ma occorre fare riferimento a elementi fattuali convergenti che diano conto della consapevolezza delle criticità gestionali dando conto di un ruolo attivo nelle dinamiche gestionali. Incontestato che gli appellanti rappresentanti legali delle società mediante le quali sono state effettuate le indebite compensazioni siano mere ” teste di legno”. ….”. Da tali deduzioni la Corte assolveva gli imputati.

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