ACCORDO CONCILIATIVO LAVORO

Al fine di scongiurare una vertenza di lavoro dai tempi lunghi e rischi incerti, spesso è auspicabile ricorrere ad una conciliazione con il datore di lavoro.

Al fine di perseguire un accordo che sia conveniente sia per il lavoratore che per l’azienda, si può prevedere che una parte dell’importo sia erogato a titolo di incentivo all’esodo (ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera b, Legge 30 aprile 1969, n°153 e successive modifiche ed integrazioni). L’incentivo di è assoggettato a tassazione separata ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, D.P.R.22 dicembre 1986, n°917).

Altra parte dell’importo può essere imputato a titolo di transazione generale novativa ex artt. 1965 e 1975 c.c., a tacitazione di qualsivoglia pretesa nei riguardi della Società e/o di società controllanti e/o controllate e/o comunque collegate alla stessa in ordine all’intercorso e cessato rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo riferibile.

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